linux user group brescia

immagine del castello

Archivio della mailing list

[LugBS] Comune BS sta per stanziare 270.000 euro per software. Aiuto - stiamogli con il fiato sul collo!

Zendune zendune a gmail.com
Lun 27 Gen 2014 13:15:49 UTC
Della tua segnalazione,  la prima cosa che balza all'occhio è il pacchetto
MSOffice.
Qualcuno dovrebbe anche certificare la non possibilità di ricorrere a
software libero quale LibreOffice, in virtù anche dell'art.68 del D.Lgs.
82/2005.
Articolo di legge che mi permetto di incollare:

Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti
di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela
degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni. (1)

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di
implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto
nonché di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica
amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità
alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di
servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. (2)

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico,
secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente
l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della
pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto,
adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di
programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le
modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a
richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro
rispetto. (2)

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione
dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando
possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi
dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più
formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed
eccezionali esigenze. (3)

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA
l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della
piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti,
anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori
pratiche. (4)

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta
l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato
disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in
formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche
pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia
digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali,
individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui
essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si
attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36. (5)

4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un
repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni
e delle modalità di trasferimento dei formati.
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lugbs.linux.it/pipermail/lug/attachments/20140127/e14f6f3c/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Lug