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[LugBS] HW da donare

Marco Manenti marco a manenti.org
Lun 23 Feb 2009 15:13:40 UTC
Luisa Ravelli ha scritto:
> 2009/2/23 lele bonna <bonna1979 a gmail.com>:
>   
Giusto per dare un'indicazione su come regolamentare questa pregevole 
iniziativa, le persone giuridiche (società) che volessero contribuire 
disfandosi di vecchio materiale, devono tassativamente utilizzare degli 
accorgimenti, prima di ricadere in una *presunzione di cessione a titolo 
oneroso*, soprattutto quando i computer non sono ancora magari 
interamente ammortizzati.

Soluzione A): Fattura con iva di un importo di modico valore, ben 
dettagliata, analiticamente predisposta, di tutti i beni ceduti (la più 
rapida e semplice, per pochi beni)
Soluzione B): Vendita dei beni in blocco [vedi punto 1.4 successivo]  
(meno rapida, ma sicuramente migliore se ci si vuol disfare di tanti beni)
Soluzione C): Cessione gratuita [vedi punto 1.5 successivo] (mooolto 
meno rapida, vincolata dal fatto di cedere ad una associazione 
riconosciuta o onlus)

Visto che nel 99% dei casi si tratta di pochi beni a valore di mercato 
praticamente nullo suggerirei di far fattura dettagliata (es: n. 2 
monitor acer xv2342xx) a prezzo simbolico, es. 10 euro + IVA (mi 
raccomando l'iva) intestata ad un privato, o magari direttamente alla 
scuola.



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1.4 Vendita dei beni in blocco.

Nell'ipotesi di vendite in blocco o di altre operazioni similari, il 
comma 5 dell'art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce che, ai fini 
della prova, tali vendite devono essere documentate:

a) dalla fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972;

b) dal documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472 del 1996 
progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantita` dei 
beni nonche` la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione 
dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare, soltanto 
nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare 
complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti, 
determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media 
aritmetica ponderata.

Nell'ipotesi in considerazione, pertanto, e` necessario, per il 
superamento della presunzione, provvedere all'emissione oltre che della 
fattura di vendita, anche del documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 
472 del 1996. Ai fini della validita` della prova delle vendite 
effettuate, la norma in esame richiede, infatti, entrambi i documenti 
sopraindicati. Cio` al fine di consentire all'amministrazione 
finanziaria un controllo piu` rapido ed efficace delle operazioni poste 
in essere e contenere, in tal modo, gli abusi che frequentemente in 
passato si sono verificati attraverso tali particolari forme di cessioni.

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1.5 Cessioni gratuite di cui all'articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 
del 1972.

Una disposizione innovativa rispetto al passato e` quella contenuta nel 
comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997; tale disposizione 
riguarda le cessioni gratuite di cui all'art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 
633 del 1972. Trattasi di cessioni di beni che la citata norma include 
tra le operazioni esenti dall'imposta se effettuate gratuitamente nei 
confronti di associazioni riconosciute o fondazioni aventi 
esclusivamente finalita` di assistenza, beneficenza, educazione, 
istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Per dette cessioni, l'art. 2, comma 2, del menzionato D.P.R. n. 441 del 
1997 stabilisce che la presunzione non opera qualora la cessione stessa 
risulti provata dai seguenti documenti:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle Entrate 
o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della 
Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del 
contribuente), con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del 
trasporto, della destinazione finale dei beni, nonche` dell'ammontare 
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente 
ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque 
giorni prima della consegna e puo` non essere inviata qualora 
l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci 
milioni. In attesa del decreto ministeriale di approvazione dello 
specifico modello per il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria di 
cui all'art. 5, comma 1, lett.a) del regolamento in rassegna, e` 
consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 con la quale l'ente ricevente attesti natura, 
qualita` e quantita` dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti 
nel documento di cui alla lettera b).

In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si 
considera non piu` esente ex art. 10, n. 12, del D.P.R n. 633 del 1972 
ma imponibile al tributo.




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